Nuova Sabatini (MISE) Contributi in conto interessi
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Nuova Sabatini (MISE) Contributi in conto interessi

Rifinanziata dal Consiglio dei ministri del 30.06.2021 per un totale di 600 milioni la “Nuova Sabatini”, la legge finalizzata al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per acquisto di beni strumentali. Per le domande trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021, per le quali sia stata già erogata in favore delle PMI beneficiarie almeno la prima quota di contributo, il Ministero può procedere ad erogare le successive quote di contributo.

Il suddetto rifinanziamento è stato aumentato di ulteriori 125 milioni di euro, con la Legge di assenstamento del bilancio dello Stato per il 2021, portandolo così ad un totale di 725 milioni .

Obiettivo

L’obiettivo di questa misura è quello di incentivare progetti d’investimento innovativi, di importo compreso tra € 20.000 ed € 4.000.000, realizzati attraverso al ricorso al finanziamento bancario o in leasing.

Beneficiari

Imprese di piccole e medie dimensioni ubicate su tutto il territorio nazionale. Sono esclusi i settori delle attività finanziarie e assicurative.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto / in conto interessi calcolato applicando all’importo finanziato un tasso del 2,75% annuo su un periodo di 5 anni. E’ prevista una maggiorazione del tasso di contributo fino al 3.575% per investimenti in tecnologie “Industria 4.0” e per quelli a basso impatto ambientale.

Spese ammissibili

Investimenti avviati (invio ordine, fattura, etc.) dopo la data di presentazione della domanda e realizzati entro mesi 12 dalla data di stipula del finanziamento per l’acquisto di:

  • Impianti, macchinari,
  • Attrezzatture industriali e commerciali
  • Arredi;
  • Automezzi
  • Hardware, software e tecnologie digitali.

Gli investimenti ammissibili devono godere di autonomia funzionale. Ciò significa che NON sono ammissibili prodotti che costituiscono componenti o parti di macchinari. Gli investimenti devo essere altresì ad “uso produttivo”, ovvero correlati all’attività svolta dall’impresa.

Gli investimenti devono riferirsi a spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci BII.2, B.II.3, B.II.4 dell’art. 2424 del codice civile, come indicati nel principio contabile n. 16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità).

Inoltre NON sono ammissibili quei beni che costituiscono mere sostituzione dei beni esistenti in azienda.

Sono infine escluse le spese per:

  • Terreni, immobili e opere murarie;
  • Beni usati e di importo inferiore a € 516,45;
  • Mere sostituzioni di beni esistenti.

Erogazione del Contributo

Con Circolare Mise n. 434 del 10.02.2021 diviene a tutti gli effetti operativa la possibilità di richiedere il contributo in un’unica soluzione per le domande presentate successivamente al 1.01.2021, così come previsto dall’art. 1, comma 95, della L. 30.12.2020, n. 178 (Manovra per il 2021).

 


Disclaimer. Il contenuto del presente Documento è a scopo esclusivamente informativo e non può essere considerato esaustivo né costituire parere o consulenza professionale, né è inteso a fini commerciali, di relazione o di transazione con i clienti. Si declina quindi ogni responsabilità in merito ad azioni od omissioni basate sull’utilizzo delle informazioni contenute nel presente Documento.

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