Contributi in esenzione, cosa sono
aggiornato al 4.11.2022
Regolamento generale di esenzione per categoria (REG UE n. 651/2014):
Spesso si sente parlare di agevolazioni pubbliche per le imprese (v. contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, crediti di imposta) in regime di esenzione (v. alcuni contributi riconosciuti in ambito PNRR per il Turismo).
Di seguito si fornisce una descrizione dello scopo e dei punti chiave del Regolamento (UE) n. 651/2014, che regola appunto la materia, dichiarando alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (testo tratto da https://eur-lex.europa.eu/IT).
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
- Noto come il regolamento generale di esenzione per categoria* , esso punta a permettere ai governi dell’Unione europea (UE) di destinare importi maggiori di denaro pubblico a un insieme più ampio di imprese, senza prima dover richiederne il permesso alla Commissione europea.
- Come regola generale, con l’eccezione degli importi di modesta entità, gli aiuti di Stato devono essere notificati e autorizzati dalla Commissione prima della concessione. Il regolamento esenta gli Stati membri da tale obbligo di notifica, purché siano soddisfatti i criteri del regolamento generale di esenzione per categoria.
- L’esenzione è progettata per ridurre gli oneri amministrativi delle autorità nazionali e locali e per incoraggiare i governi dell’UE a incanalare gli aiuti verso la crescita economica, senza dare ai riceventi un ingiusto vantaggio competitivo.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le seguenti categorie e tipologie di misure di aiuto:
- aiuti con finalità regionale:
- aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI);
- aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti,;
- aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- gli aiuti alla formazione;
- aiuti per i lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
- aiuti per la protezione dell’ambiente;
- aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
- aiuti per le infrastrutture a banda larga;
- aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
- aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;
- aiuti per le infrastrutture locali.
Norme comuni
- Il regolamento definisce i settori e le misure ai quali esso non è applicabile, ad esempio:
- gli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione;
- gli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati;
- gli aiuti volti ad agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive;
- un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente;
- gli aiuti alle imprese in difficoltà.
- Le misure adottate sulla base del regolamento generale dell’esenzione per categoria non devono essere notificate. Tuttavia, quando l’importo di una singola aggiudicazione per impresa o per progetto supera le soglie di notifica stabilite dal regolamento, sono necessarie una notifica individuale alla Commissione e la sua valutazione dettagliata prima che la misura possa essere concessa.
- Gli aiuti devono essere trasparenti — deve essere possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi.
- Gli aiuti devono avere un effetto di incentivazione — non possono essere concessi una volta iniziato il lavoro sul progetto o l’attività. Per le grandi imprese, deve cambiare il loro comportamento, non solo sovvenzionare le attività che avrebbero comunque intrapreso. Ciò potrebbe essere fatto aumentando, ad esempio, la portata del progetto/dell’attività, l’importo totale speso o la velocità di completamento.
- Intensità di aiuto e costi ammissibili saranno calcolati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
- Il cumulo di aiuti nell’ambito del regolamento generale di esenzione per categoria con qualsiasi altro aiuto di Stato per gli stessi costi ammissibili è accettabile se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo più elevati applicabili a tale aiuto ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria.
- Gli Stati membri devono pubblicare una scheda informativa di sintesi, il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di Stato e le informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR.
- Trasparenza — Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare informazioni sugli aiuti individuali superiori a 500 000 EUR concessi dopo il 1o luglio 2016 (consultare la ricerca pubblica sulla trasparenza degli aiuti di Stato in tutte le lingue e i siti Web nazionali o regionali sulla trasparenza).
- Controllo — La Commissione può revocare il beneficio dell’esenzione per categoria se uno Statto membro non soddisfa le norme comuni e specifiche del regolamento.
- Relazioni — Gli stati membri devono trasmettere alla Commissione le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Essi devono inoltre presentare una relazione annuale sull’applicazione del regolamento.