Il regolamento de Minimis disciplina gli aiuti di Stato di modesto importo (appunto aiuti «de minimis») che sono dispensati dal controllo sugli aiuti di Stato in quanto si ritiene che essi non abbiano alcuna incidenza sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno dell’Unione europea. Gli aiuti «de minimis» si riferiscono, infatti, agli aiuti di Stato di modesto importo, concessi ad imprese , che gli Stati membri dell’Unione non sono tenuti a notificare alla Commissione europea.
In base a detta normativa, l’importo massimo è pari a 200 000 euro per ciascuna impresa, nell’arco di un periodo di tre anni, per tali considerando gli anni solari. Pertanto, per esempio, se una impresa deve verificare nel 2022 quanto capienza ha ai fini de minimis, dovrà verificare i contributi ricevuti nel 2020, 2021 e 2022.
Ovviamente, non tutte le agevolazioni incidono sul de miminis allo stesso modo. A titolo di esempio, una garanzia o un finanziamento non incideranno per il loro valore nominale, ma per il vantaggio che l’impresa percepisce, per esempio in termini di minori interessi o minori costi per la garanzia.
Il regolamento trova applicazione dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2023.
Per verificare l’ammontare degli aiuti de minimis concessi, è stata istituito un portale denominato RNA (Registro Nazioale degli Aiuti di Stato).