Gli aiuti di Stato di importo limitato, detti aiuti “de minimis”, godono di una procedura semplificata a livello europeo. Si tratta di sovvenzioni, contributi o altre agevolazioni pubbliche la cui entità modesta fa presumere che non falsino la concorrenza né incidano sugli scambi nel mercato UE, e per questo sono esentati dall’obbligo di notifica alla Commissione Europeaeur-lex.europa.eu. In altre parole, entro una certa soglia di importo complessivo per impresa, il sostegno pubblico non è considerato aiuto di Stato rilevante ai sensi dell’art. 107(1) TFUE e può essere concesso senza previa autorizzazione UE.
La disciplina “de minimis” fissa un massimale sull’importo totale di aiuti che un’impresa unica può ricevere in un determinato periodo. Dal 1º gennaio 2024 questo limite è stato elevato da 200.000 a 300.000 euro nell’arco di tre anni. Resta escluso dal campo di applicazione il sostegno alla produzione primaria in agricoltura, pesca e acquacoltura, che segue regole de minimis specifiche di settore. Il regime generale de minimis si applica comunque a tutti gli altri settori, senza distinzione tra PMI e grandi imprese.
Un’altra modifica importante riguarda il periodo di riferimento triennale. In passato i tre anni venivano considerati sulla base degli esercizi finanziari dell’impresa (es. 2020, 2021, 2022); dal 2024 si adotta invece un criterio “a giorni”, calcolando un periodo mobile di tre anni esatti (1095 giorni). Ciò significa che per valutare il cumulo degli aiuti de minimis si considerano i 3 anni antecedenti la data di concessione del nuovo aiuto, indipendentemente dall’anno fiscale. Ad esempio, se un’impresa presenta domanda di contributo il 1° marzo 2024, si dovranno sommare tutti gli aiuti de minimis ricevuti dal 1° marzo 2021 in poi. Questo approccio “mobile” garantisce maggiore precisione e uniformità nel calcolo del triennio. Resta inteso che se la concessione di un nuovo aiuto comportasse il superamento del massimale triennale, tale aiuto (o la parte eccedente) non potrebbe beneficiare dell’esenzione de minimis e dovrebbe essere eventualmente autorizzato con un diverso regime.
Il limite di 300.000 euro si intende per ciascuna impresa unica. La normativa, riprendendo la definizione UE di impresa, chiarisce che per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dalla forma giuridica, includendo quindi anche soggetti privi di personalità giuridica o persone fisiche imprenditrici. Più società possono essere considerate un’unica impresa se tra di esse esistono determinati rapporti di controllo o collegamento. In particolare, il regolamento elenca criteri precisi (ripresi dalla definizione di imprese collegate nella disciplina PMI) per stabilire quando due o più imprese, controllate dalla stessa entità o aventi assetti proprietari intrecciati, vanno cumulate ai fini del de minimis.
Una novità rilevante del 2024 è l’inclusione esplicita anche dei collegamenti tramite persone fisiche. Finora il concetto di impresa unica considerava principalmente partecipazioni societarie; la Commissione europea e la Corte di Giustizia UE hanno invece chiarito che una persona fisica che detiene partecipazioni di controllo in una o più imprese – esercitando su di esse un’influenza dominante nella gestione – deve essere considerata partecipe dell’attività economica di tali imprese. Di conseguenza, società diverse controllate (di diritto o di fatto) dal medesimo soggetto, anche persona fisica, vanno considerate un’unica impresa ai fini del de minimis. Il nuovo regolamento recepisce tale principio, estendendo il perimetro dell’“impresa unica” anche ai collegamenti tramite persone fisiche. In pratica, un imprenditore che controlla più aziende non può aggirare il tetto ricevendo €300.000 di aiuti per ciascuna: tutte le imprese sotto il suo controllo condiviso rientrano nello stesso plafond complessivo.
Pur semplificando le procedure, la regola de minimis comporta una serie di obblighi sia per le imprese beneficiarie sia per le autorità che concedono gli aiuti, al fine di garantire il rispetto dei limiti.
Per l’impresa beneficiaria, il principale onere è quello di monitorare gli aiuti de minimis ricevuti nell’arco del triennio mobile e dichiararli quando richiede una nuova agevolazione. Normalmente, in sede di domanda di un contributo pubblico in regime de minimis, all’impresa viene chiesto di dichiarare tutti gli altri aiuti de minimis ottenuti nei tre esercizi finanziari precedenti e in corso. Tale “dichiarazione de minimis” consente all’ente concedente di verificare la capienza residua sotto la soglia. Dal 2024, la normativa prevede espressamente che prima di concedere l’aiuto l’autorità richieda all’impresa, per iscritto o in formato elettronico, una dichiarazione su qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nell’arco dei tre anni precedenti È dunque fondamentale che l’impresa tenga traccia degli incentivi de minimis di cui ha beneficiato, per evitare di superare i massimali consentiti. Va ricordato che non tutte le agevolazioni si conteggiano per il loro importo nominale: in caso di finanziamenti agevolati o garanzie pubbliche, ad esempio, ai fini del de minimis rileva solo il “valore dell’equivalente sovvenzione lordo”, ossia il vantaggio economico effettivo (risparmio sugli interessi, mancato pagamento di un premio di garanzia, ecc.) e non l’intero capitale finanziato.
Per l’ente che eroga l’aiuto (Stato membro o altro organismo pubblico), vige l’obbligo di verificare preventivamente il cumulo degli aiuti. In pratica l’autorità concedente deve accertarsi, attraverso i dati in suo possesso o le autodichiarazioni dell’impresa, che il nuovo aiuto non faccia superare all’impresa unica il massimale de minimis vigente. Se così fosse, l’agevolazione non può essere erogata in regime de minimis per la parte eccedente. Inoltre, per evitare abusi, la normativa vieta di aggirare le intensità massime di aiuto previste da altri regimi sommando aiuti de minimis sugli stessi costi: ad esempio, se una certa spesa è già sovvenzionata al limite consentito da un altro aiuto di Stato, non vi si può aggiungere un de minimis che porti il totale oltre quel limite