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Covid-19-Rinegoziazione dei contratti alla luce del decreto Cura Italia

L’attuale stato emergenziale che buona parte delle economie occidentali ed orientali stanno cercando di affrontare al fine di scongiurare ulteriori effetti negativi sui mercati e sul commercio internazionale, ha costretto molti Paesi ad adottare misure eccezionali che, inevitabilmente, stanno generando una forte congestione di tutte le attività produttive.

Anche sul piano dei rapporti commerciali e di servizio in essere, le conseguenze non sono di poco conto, soprattutto alla luce dell’art. 91 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (il c.d. “Decreto Cura Italia”) il quale sottolinea espressamente che il rispetto delle misure di contenimento adottate sarà valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore in materia di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno.

Ciò significa che, laddove i contraenti non abbiano esplicitamente convenuto una clausola volta ad affrontare specifiche ipotesi di forza maggiore, si rende opportuno individuare caso per caso il rimedio più adatto per scongiurare un inadempimento e, ancor di più, l’insorgere di una controversia.

Tra gli strumenti più efficaci per evitare l’invocazione della forza maggiore o della impossibilità sopravvenuta ad opera di una delle parti, vi è senz’altro la rinegoziazione: ossia l’opportunità di modificare o inserire nuove clausole contrattuali volte a regolare una ripartizione dei rischi relativi ad eventi impeditivi.

POSSIBILI AZIONI RELATIVE A CONTRATTI GIÀ CONCLUSI

  • Valutazione circa la possibilità di applicazione di clausole di eccessiva onerosità sopravvenuta o di impossibilità sopravenuta;
  • Valutazione circa la sussistenza di basi legali per invocare la clausola di mancato adempimento;
  • Valutazione circa la possibilità di rinegoziare il contratto inserendo specifiche clausole di ripartizione dei rischi e di regolamentazione di eventi impeditivi;
  • Valutazione circa la fattuale possibilità di rimodulare i contenuti delle prestazioni assunte per tentare di consentire l’adempimento (per es. sospensione temporanea del servizio, sospensione temporanea o dilazione dei pagamenti, etc…);
  • Eventuale comparazione della disciplina italiana con quella straniera in caso di rapporti commerciali internazionali;
  • In caso di contratti internazionali, valutazione circa l’opportunità di richiedere attestazione camerale che certifichi l’inadempimento della Società dovuto all’emergenza sanitaria in corso e alle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell’epidemia.

POSSIBILI AZIONI RELATIVE CONTRATTI ANCORA IN FASE DI NEGOZIAZIONE

  • Inserimento di clausole che definiscano la nozione di eccessiva onerosità e impossibilità sopravvenuta;
  • Inserimento di clausole che regolino in maniera chiara e completa le conseguenze degli eventi imprevedibili e la ripartizione dei rischi;
  • Definizione di obblighi informativi in capo alle parti e di misure preventive atte ad evitare la risoluzione del contratto e favorire la conservazione del rapporto;
  • Valutazione circa l’opportunità di stipulare una polizza assicurativa idonea a fornire copertura ad eventi come le epidemie;
  • Eventuale comparazione della disciplina italiana con quella straniera in caso di rapporti commerciali internazionali.

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