Con l’ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che nei contratti telematici tra professionisti la specifica approvazione delle clausole vessatorie richiede una firma elettronica. La selezione di una casella, anche se doppia, non è sufficiente.
La Terza Sezione civile ha affrontato una questione centrale per chi conclude contratti attraverso siti, portali e piattaforme: come si presta, in ambiente digitale, la specifica approvazione per iscritto richiesta dall’art. 1341, secondo comma, c.c.
La risposta della Corte è netta. Le regole ordinarie sulla conclusione del contratto si applicano anche ai contratti telematici (art. 13, comma 1, D.Lgs. 70/2003), e con esse l’obbligo di approvare in modo distinto le clausole onerose. Nel contratto cartaceo questa funzione è svolta dalla seconda sottoscrizione; nel contratto online deve essere svolta da una firma elettronica.
In sintesi, il cosiddetto “doppio flag”, prassi diffusa nelle procedure di adesione in linea, non garantisce più l’efficacia delle clausole vessatorie.
La controversia nasceva da un contratto di fornitura di energia elettrica concluso online tra due società. Il fornitore aveva eccepito la competenza esclusiva di un foro diverso da quello adito dal cliente, sulla base di una clausola delle condizioni generali che, a suo dire, era stata approvata con una seconda spunta dedicata.
Il giudice di merito aveva escluso l’efficacia della clausola per difetto di specifica sottoscrizione. La Cassazione ha confermato questa impostazione, precisando quale strumento sarebbe stato necessario.
Per i contratti che non richiedono la forma scritta a pena di nullità, la Corte ritiene sufficiente una firma elettronica semplice ai sensi del Regolamento UE 910/2014 (eIDAS). L’esempio indicato è il codice OTP, ossia una password temporanea inviata via SMS o email e inserita dall’utente sulla piattaforma.
Inoltre, la Corte pone a carico del predisponente un onere organizzativo preciso: il percorso di conclusione deve prevedere un passaggio dedicato, nel quale le clausole vessatorie siano richiamate o raggruppate e approvate con firma elettronica. Non si tratta quindi solo di grafica dell’interfaccia, ma dell’intero processo: identificazione dell’utente, attribuzione della dichiarazione, registrazione e conservazione delle evidenze.
Il principio non riguarda soltanto le deroghe alla competenza territoriale, oggetto del caso deciso. Si estende a tutte le clausole elencate dall’art. 1341, secondo comma, c.c., tra cui:
L’impatto è duplice, e dipende dalla posizione dell’impresa nel contratto.
Per l’impresa che vende online beni o servizi, il rischio è concreto: clausole su cui si fonda l’equilibrio economico del contratto, come i limiti di responsabilità o il foro esclusivo, possono risultare inefficaci. È opportuno rivedere il percorso di sottoscrizione e verificare i contratti in essere di maggiore valore, conclusi con la sola spunta.
Per l’impresa che acquista online, per esempio utenze, software, servizi informatici o servizi di prenotazione, la pronuncia offre invece una leva difensiva. In caso di lite, l’inefficacia della clausola di foro esclusivo consente di agire davanti al giudice individuato dai criteri ordinari, spesso più vicino e meno oneroso.
Si tratta di un’ordinanza resa in sede di regolamento di competenza, non di una pronuncia delle Sezioni Unite, ed è in controtendenza rispetto a diverse decisioni di merito che avevano ammesso la spunta. Resta inoltre aperta la questione se una spunta tracciata e associata a un utente autenticato possa già qualificarsi come firma elettronica semplice secondo il Regolamento eIDAS.
Allo stato, tuttavia, la soluzione prudente è adeguarsi. Il costo di un passaggio con OTP è contenuto; quello di una clausola di responsabilità dichiarata inefficace può non esserlo.
Il nostro team legale assiste le imprese nella revisione delle condizioni generali di contratto, nell’individuazione delle clausole soggette a specifica approvazione e nella verifica dei percorsi di sottoscrizione online, nonché nella valutazione dei contratti già conclusi.
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere legale. L’applicazione dei principi richiamati dipende dalle circostanze del singolo caso, che richiedono una valutazione specifica.
Avv. Roberto Forlani, LLM
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