L’auto viene parcheggiata e chiusa con il telecomando. Mezz’ora dopo non c’è più. Segue la denuncia ai Carabinieri, poi la richiesta di indennizzo, e infine il rifiuto della compagnia, che dubita che il furto sia mai avvenuto.
È la situazione in cui si è trovato un nostro cliente. Dopo una sentenza di primo grado a lui favorevole, la compagnia assicurativa, nostra controparte, ha proposto appello chiedendo il rigetto integrale della domanda. Lo Studio legale Forlani Consulting, nella persona dell’Avv. Alessandro Pierini, ha assistito il cliente nel giudizio d’appello. Il presente articolo ha lo scopo di illustrare i principi che abbiamo sostenuto e che la Corte ha condiviso, confermando il diritto del nostro assistito all’indennizzo.
La compagnia fondava il proprio appello su un principio consolidato: la prova del furto spetta all’assicurato. Il contratto di assicurazione (art. 1882 c.c.) trasferisce un rischio definito, e le clausole che ne delimitano l’oggetto sono elementi costitutivi del diritto all’indennizzo, da provare secondo l’art. 2697 c.c. La denuncia, in quanto dichiarazione della parte interessata, ha solo il valore di indizio.
Non abbiamo contestato questo principio. Abbiamo invece dimostrato che la domanda del nostro cliente non poggiava sulla sola denuncia, ma su un insieme di elementi documentati e coerenti.
L’impostazione difensiva è stata quindi rigorosa fin dall’inizio: accettare l’onere della prova e dimostrare di averlo assolto.
Abbiamo sostenuto che la prova del furto può essere fornita anche per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. La Corte ha condiviso questa lettura, ritenendo la domanda del nostro cliente fondata su un quadro indiziario grave, preciso e concordante.
Questo assunto si basa su una serie di circostanze, tra le quali le seguenti, valorizzate nella sentenza:
Inoltre, la Corte ha ritenuto irrilevanti le lievi discrepanze, evidenziate dalla controparte, tra la ricostruzione stragiudiziale e quella resa in giudizio. Il sospetto, per pesare, deve tradursi in indizi concreti.
La compagnia sosteneva che, ai sensi dell’art. 1908 c.c., il valore indicato in polizza non equivale a stima, e che il nostro cliente avrebbe dovuto provare il valore commerciale del veicolo al momento del furto.
Abbiamo fatto leva sulla struttura del contratto, e la Corte ne ha accolto la lettura. La polizza prevedeva un aggiornamento annuale del valore assicurato, determinato dalla stessa compagnia sulla base di un listino specializzato e utilizzato per calcolare il premio. Se quel parametro era valido per incassare il premio, non vi è ragione di escluderlo al momento dell’indennizzo, in assenza di elementi specifici che indichino un valore inferiore.
È una conclusione giuridica con un fondamento economico evidente: la simmetria tra premio e prestazione è il cuore dell’equilibrio contrattuale.
La Corte ha accolto soltanto il motivo relativo alla sanzione inflitta alla compagnia per la mancata partecipazione alla mediazione. Poiché la compagnia negava l’esistenza stessa del sinistro, la sua scelta, pur fondata su una valutazione errata nel merito, non è stata ritenuta priva di giustificazione.
Il punto non ha inciso sull’esito della causa: la sentenza di primo grado è stata confermata nel resto e la compagnia è stata condannata al pagamento delle spese del grado in favore del nostro cliente.
Il risultato ottenuto per il nostro cliente non nasce da un argomento isolato, ma dalla costruzione ordinata della prova e dalla lettura economica del contratto. Ne derivano alcune indicazioni operative, valide soprattutto per chi utilizza veicoli in leasing o flotte aziendali:
In materia assicurativa la controversia si decide spesso prima del sinistro: nella lettura della polizza e nella cura della documentazione.
Avv. Alessandro Pierini, Ordine Avvocati di Rimini, ap@forlaniconsulting.eu – https://www.linkedin.com/in/alessandro-pierini-81a695107/