Il Registro dei Titolari Effettivi, istituito con il Decreto del MEF 11 marzo 2022 n. 55 in attuazione della V Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843), è uno strumento normativamente previsto ma attualmente non operativo, in seguito a una serie di ricorsi giudiziari pendenti.
Il Consiglio di Stato, con ordinanze n. 8246 e 8248 del 2024, ha sospeso l’obbligo di iscrizione e consultazione del Registro, ritenendo che le questioni sollevate coinvolgano aspetti fondamentali di diritto dell’Unione Europea, in particolare il bilanciamento tra trasparenza finanziaria e protezione della privacy degli interessati. Ulteriori ricorsi – come evidenziato dal quotidiano Il Sole 24 Ore l’11 giugno 2025 – sono stati congelati in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia UE, previsto per l’autunno, proprio per evitare il rischio di una frammentazione interpretativa e di una paralisi giudiziaria prolungata.
Tra le criticità sollevate rientrano:
In tale contesto, sebbene il Registro sia tecnicamente istituito, le comunicazioni obbligatorie e l’accesso pubblico sono attualmente sospesi in attesa di chiarimenti normativi sovranazionali.
Se il Registro è oggi sospeso, resta pienamente vigente l’obbligo, per chiunque partecipi a bandi pubblici o benefici di contributi, di dichiarare il proprio titolare effettivo. In particolare, ciò vale per:
Tale obbligo è previsto:
L’obiettivo è chiaro: consentire alla Pubblica Amministrazione di conoscere l’identità sostanziale dei beneficiari dei fondi pubblici, a prescindere dalla funzionalità del Registro nazionale.
La normativa stabilisce tre criteri alternativi:
Le informazioni da fornire includono dati anagrafici completi, domicilio e codice fiscale, ed eventualmente la catena partecipativa o documenti che dimostrano l’effettività del controllo.
È fondamentale sottolineare che:
In altre parole, le imprese che intendono accedere a finanziamenti pubblici, soprattutto nel quadro PNRR, devono comunque dichiarare il proprio titolare effettivo, anche in assenza di un Registro attivo. L’inadempimento può comportare l’inammissibilità della domanda o l’esclusione dalla procedura.
In un momento in cui le istituzioni europee ed italiane stanno ridefinendo il perimetro tra trasparenza economica e tutela dei diritti individuali, l’obbligo di dichiarazione del titolare effettivo in sede di accesso ai fondi pubblici si conferma centrale e operativo. Forlani Consulting resta a disposizione per affiancare le imprese nella corretta individuazione, documentazione e gestione di tale adempimento, offrendo un’assistenza puntuale nel rispetto delle disposizioni di legge e delle best practice amministrative.
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