Il Titolare Effettivo tra Registro Sospeso e Obblighi Attivi nei Finanziamenti Pubblici
WhatsApp Telefono E-mail Check up progetto

Il Titolare Effettivo tra Registro Sospeso e Obblighi Attivi nei Finanziamenti Pubblici

Premessa: il Registro dei Titolari Effettivi e la sua sospensione

Il Registro dei Titolari Effettivi, istituito con il Decreto del MEF 11 marzo 2022 n. 55 in attuazione della V Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843), è uno strumento normativamente previsto ma attualmente non operativo, in seguito a una serie di ricorsi giudiziari pendenti.

Il Consiglio di Stato, con ordinanze n. 8246 e 8248 del 2024, ha sospeso l’obbligo di iscrizione e consultazione del Registro, ritenendo che le questioni sollevate coinvolgano aspetti fondamentali di diritto dell’Unione Europea, in particolare il bilanciamento tra trasparenza finanziaria e protezione della privacy degli interessati. Ulteriori ricorsi – come evidenziato dal quotidiano Il Sole 24 Ore l’11 giugno 2025 – sono stati congelati in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia UE, previsto per l’autunno, proprio per evitare il rischio di una frammentazione interpretativa e di una paralisi giudiziaria prolungata.

Tra le criticità sollevate rientrano:

  • l’assenza di un adeguato contraddittorio giurisdizionale per i soggetti iscritti nel Registro;
  • la possibilità di accessi indiscriminati ai dati sensibili da parte di terzi, anche non qualificati;
  • l’esposizione personale e patrimoniale di titolari effettivi collegati a società, trust, patrimoni familiari.

In tale contesto, sebbene il Registro sia tecnicamente istituito, le comunicazioni obbligatorie e l’accesso pubblico sono attualmente sospesi in attesa di chiarimenti normativi sovranazionali.

L’obbligo di comunicazione del titolare effettivo nei bandi pubblici: una responsabilità autonoma

Se il Registro è oggi sospeso, resta pienamente vigente l’obbligo, per chiunque partecipi a bandi pubblici o benefici di contributi, di dichiarare il proprio titolare effettivo. In particolare, ciò vale per:

  • imprese dotate di personalità giuridica;
  • persone giuridiche private;
  • trust e istituti giuridici affini.

Tale obbligo è previsto:

  • dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, agli articoli 20 e 22;
  • dalle Linee Guida MEF per l’attuazione del PNRR (circolare n. 30/2022);
  • dal Decreto MEF 55/2022, laddove richiamato nelle discipline di gara.

L’obiettivo è chiaro: consentire alla Pubblica Amministrazione di conoscere l’identità sostanziale dei beneficiari dei fondi pubblici, a prescindere dalla funzionalità del Registro nazionale.

Criteri per l’individuazione del titolare effettivo

La normativa stabilisce tre criteri alternativi:

  1. Criterio dell’assetto proprietario: è titolare effettivo chi possiede (direttamente o indirettamente) una quota superiore al 25% del capitale sociale;
  2. Criterio del controllo: in mancanza di proprietà rilevante, si guarda a chi esercita il controllo tramite diritti di voto, vincoli contrattuali o influenza dominante;
  3. Criterio residuale: se non è possibile identificare la persona fisica secondo i due criteri precedenti, il titolare effettivo coincide con il soggetto che ha poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione della società.

Le informazioni da fornire includono dati anagrafici completi, domicilio e codice fiscale, ed eventualmente la catena partecipativa o documenti che dimostrano l’effettività del controllo.

Due piani normativi distinti, un’unica esigenza di trasparenza

È fondamentale sottolineare che:

  • l’obbligo di iscrizione nel Registro dei Titolari Effettivi è sospeso per ragioni giuridico-istituzionali;
  • l’obbligo di dichiarazione in sede di partecipazione a gare pubbliche è invece vigente e non subordinato alla tenuta del Registro.

In altre parole, le imprese che intendono accedere a finanziamenti pubblici, soprattutto nel quadro PNRR, devono comunque dichiarare il proprio titolare effettivo, anche in assenza di un Registro attivo. L’inadempimento può comportare l’inammissibilità della domanda o l’esclusione dalla procedura.

Conclusione

In un momento in cui le istituzioni europee ed italiane stanno ridefinendo il perimetro tra trasparenza economica e tutela dei diritti individuali, l’obbligo di dichiarazione del titolare effettivo in sede di accesso ai fondi pubblici si conferma centrale e operativo. Forlani Consulting resta a disposizione per affiancare le imprese nella corretta individuazione, documentazione e gestione di tale adempimento, offrendo un’assistenza puntuale nel rispetto delle disposizioni di legge e delle best practice amministrative.

disclaimer

Il contenuto del presente Documento è a scopo esclusivamente informativo e NON può essere considerato esaustivo né costituire parere o consulenza professionale, né è inteso a fini commerciali, di relazione o di transizione con i clienti, pertanto NON deve essere considerata e/ utilizzata come base per qualsiasi decisione aziendale da parte del lettore. Forlani Consulting, infatti, pur avendo verificato il contenuto pubblicato, NON è in grado di assicurare che tutte le informazioni ivi contenute siano accurate ed aggiornate. Gli interessati sono pertanto invitati ad analizzare i bandi e la normativa rilevante. Si declina quindi ogni responsabilità in merito ad azioni od omissioni basate sull’utilizzo delle informazioni contenute nel presente documento.

Sottoponici il tuo progetto per un check up gratuito

Check up gratuito

Hai bisogno di chiarimenti?

Perché non ti iscrivi alla newsletter?

Nuovi bandi, nuovi successi, ultimi aggiornamenti… Tieniti aggiornato su tutte le novità iscrivendoti alla nostra newsletter.

Referenze

Orgogliosi di essere stati scelti…

Chi ci ha scelto