Con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, del decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025, il legislatore ha introdotto quello che viene ormai comunemente definito “Codice degli incentivi alle imprese”. Non si tratta di una nuova misura agevolativa, né di un intervento destinato ad ampliare in modo diretto le risorse disponibili, quanto piuttosto di una riforma di sistema che incide sul modo in cui gli incentivi vengono programmati, disegnati, gestiti e valutati.
Come correttamente osservato anche dalla stampa specializzata, il Codice rappresenta in larga parte un’opera di riordino e razionalizzazione di regole che, in molti casi, erano già operative, ma risultavano frammentate, stratificate e talvolta incoerenti tra loro. L’intervento si colloca inoltre nel solco degli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del PNRR, con l’obiettivo di rendere il sistema delle agevolazioni più leggibile, coordinato e valutabile nel tempo art. 1.
Lo scopo dichiarato del Codice è quello di definire una disciplina generale dei procedimenti amministrativi relativi agli incentivi alle imprese, applicabile alle amministrazioni centrali e, in parte, alle amministrazioni territoriali, nel rispetto delle rispettive competenze. L’ambito di applicazione è però attentamente delimitato. Restano infatti esclusi gli incentivi fiscali automatici, cioè quelli che non prevedono istruttorie valutative, così come gli incentivi in materia di accisa e quelli di natura contributiva. Si tratta di una scelta rilevante, che esclude dal perimetro del Codice strumenti molto utilizzati dalle imprese, come i crediti d’imposta “Industria 4.0” e “5.0”, confermando che il legislatore ha inteso concentrarsi sulle misure che presuppongono una selezione, una valutazione e una gestione amministrativa strutturata art. 1.
All’interno di questo perimetro, il Codice introduce un principio di forte razionalizzazione della fase di programmazione. Ogni amministrazione centrale sarà chiamata ad adottare un proprio Programma degli incentivi, nel quale dovranno essere esplicitati gli obiettivi strategici perseguiti, le misure selezionate per raggiungerli, il cronoprogramma di attuazione e il quadro finanziario di riferimento. La programmazione non viene più concepita come un atto meramente formale, ma come il risultato di un processo che deve poggiare su attività di monitoraggio e valutazione, sia delle misure già attive sia di quelle che si intendono introdurre. Il Codice richiama espressamente valutazioni ex ante, in itinere ed ex post, segnalando un cambio di passo culturale: l’incentivo non è più solo uno strumento di spesa, ma una leva di politica economica la cui efficacia deve poter essere misurata nel tempo.
In questo quadro si inserisce anche il rafforzamento del coordinamento tra Stato e Regioni. Il legislatore ha scelto una soluzione di equilibrio, evitando di comprimere le competenze regionali ma introducendo strumenti di raccordo più strutturati. Il Tavolo permanente degli incentivi, istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, diventa la sede stabile di confronto tra amministrazioni centrali e territoriali, con l’obiettivo di prevenire sovrapposizioni, duplicazioni e incoerenze tra misure statali e regionali. Il Tavolo sarà chiamato a riunirsi almeno due volte l’anno, anche in funzione del consolidamento degli indirizzi dopo la legge di bilancio, favorendo una maggiore convergenza delle strategie di politica industriale art. 1.
Un ulteriore elemento qualificante del Codice è rappresentato dal tentativo di standardizzare, almeno in parte, la fase attuativa delle misure. In questa prospettiva si colloca la previsione del cosiddetto “bando-tipo”, che il Ministero dovrà elaborare con apposito decreto. L’obiettivo non è quello di uniformare rigidamente tutte le misure, ma di definire uno schema di riferimento che contenga gli elementi essenziali e ricorrenti dei bandi, riducendo l’eterogeneità delle regole procedurali e aumentando la prevedibilità per le imprese. È significativo che il legislatore, pur richiamando l’esigenza di evitare assegnazioni basate esclusivamente sull’ordine cronologico di presentazione delle domande, non abbia introdotto un divieto esplicito dei meccanismi di “click day”, limitandosi a sollecitare soluzioni procedurali idonee a ridurre gli effetti distorsivi di tali sistemi art. 1.
La riforma si innesta infine su un processo di digitalizzazione già in corso, che il Codice contribuisce a sistematizzare. Il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma Incentivi.gov.it non sono più soltanto strumenti informativi, ma diventano nodi centrali di un ecosistema digitale destinato a supportare l’intero ciclo di vita degli incentivi. Dovranno essere accessibili non solo le informazioni sulle misure attive, ma anche servizi a supporto delle amministrazioni, come il Programma degli incentivi, la classificazione delle spese ammissibili e gli strumenti di monitoraggio basati sul codice unico di progetto (CUP). Per le imprese, questo significa un rafforzamento delle logiche di tracciabilità e trasparenza, che incidono direttamente sulla fase di rendicontazione e sui controlli successivi art. 1.
In tale contesto assumono un ruolo sempre più rilevante anche gli elementi premiali, che il Codice valorizza come strumenti di orientamento delle politiche pubbliche. Rating di legalità, certificazioni in materia di parità di genere, politiche occupazionali e di welfare aziendale diventano fattori che possono incidere sull’accesso e sul posizionamento delle domande. Non si tratta di meri adempimenti formali, ma di scelte organizzative e strategiche che, se integrate per tempo nella struttura dell’impresa, possono tradursi in un vantaggio competitivo nell’ambito delle procedure agevolative.
Nel complesso, il Codice degli incentivi non promette procedure più semplici in senso assoluto, ma procedure più ordinate, più coerenti e maggiormente orientate alla valutazione dei risultati. Per le imprese, questo implica la necessità di affrontare il tema degli incentivi con un approccio sempre più strutturato, che tenga conto non solo dell’opportunità economica immediata, ma anche della coerenza strategica del progetto, della qualità della documentazione e della capacità di governare l’intero percorso amministrativo, dalla domanda alla fase post-erogazione.
È in questo scenario che l’esperienza e l’aggiornamento diventano fattori decisivi. Comprendere la logica del Codice, anticiparne gli effetti applicativi e tradurli in scelte operative consapevoli rappresenta oggi un elemento centrale per le imprese che intendono utilizzare in modo efficace gli strumenti di finanza agevolata, riducendo i rischi e massimizzando la sostenibilità degli interventi nel tempo.
Come anticipato, nel nuovo Codice per gli incentivi alle imprese, la parità di genere non emerge come misura autonoma, ma come criterio trasversale di valutazione e programmazione, in linea con l’impostazione europea e con gli obiettivi del PNRR. L’attenzione non è rivolta a una generica dichiarazione di principio, bensì alla possibilità che le amministrazioni integrino, nella fase di definizione degli incentivi e dei relativi criteri di selezione, elementi premiali o condizioni coerenti con politiche di inclusione, occupazione femminile e riequilibrio delle opportunità. In questo quadro, la parità di genere tende a diventare un fattore strutturale di qualità dei progetti agevolati, incidendo non solo sull’accesso alle risorse, ma anche sulla valutazione dell’efficacia degli interventi ex post, secondo una logica di misurazione degli impatti economici e sociali delle politiche pubbliche.