Negli ultimi anni, l’obbligo di trasparenza sui contributi pubblici ha rappresentato uno degli adempimenti più delicati – e al tempo stesso più discussi – per le imprese beneficiarie di agevolazioni statali, regionali o locali. L’art. 1, comma 125 e ss, della legge n. 124/2017 ha infatti imposto alle imprese un preciso onere informativo, accompagnato da un regime sanzionatorio particolarmente severo, spesso percepito come sproporzionato rispetto alla finalità perseguita.
Oggi, tuttavia, questo impianto normativo sembra avviato verso una profonda revisione, se non addirittura verso la sua abrogazione. Le prime bozze del decreto PNRR attualmente in discussione presso il Governo prevedono infatti l’eliminazione del comma 125-ter, nella prospettiva di una semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e di una razionalizzazione degli obblighi di trasparenza.
Per comprendere appieno la portata di questo possibile intervento, è opportuno ripercorrere il quadro normativo vigente, le criticità emerse in sede applicativa e le prospettive di riforma che si stanno delineando.
A partire dal 2018, il legislatore ha introdotto un obbligo generalizzato di pubblicazione delle informazioni relative alle erogazioni pubbliche ricevute, con l’obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. In particolare, il comma 125-bis dell’art. 1 della legge n. 124/2017 impone alle imprese iscritte nel Registro delle imprese di rendere pubblici i dati relativi a sovvenzioni, sussidi, contributi e vantaggi economici ricevuti da pubbliche amministrazioni o da soggetti ad esse assimilati, qualora l’importo complessivo annuo superi la soglia di 10.000 euro.
L’obbligo riguarda esclusivamente aiuti che non abbiano carattere generale e che non siano riconducibili a rapporti sinallagmatici, ossia privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. Il riferimento è alle somme effettivamente incassate nell’esercizio precedente, secondo un criterio di cassa. Restano pertanto esclusi dall’ambito applicativo, tra gli altri, i pagamenti ricevuti a fronte di contratti pubblici, le indennità risarcitorie e le agevolazioni fiscali automatiche di carattere generale.
La normativa ha previsto modalità di adempimento differenziate in funzione della struttura contabile dell’impresa. Le società tenute alla redazione della nota integrativa assolvono l’obbligo inserendo le informazioni richieste nel bilancio d’esercizio; le imprese non obbligate alla nota integrativa devono invece provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet o, in alternativa, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione.
Nel tentativo di limitare le duplicazioni informative, il legislatore ha successivamente previsto che, per gli aiuti di Stato e gli aiuti “de minimis” già registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), sia sufficiente una dichiarazione di rinvio a tale Registro. Tuttavia, questa semplificazione non ha eliminato del tutto gli oneri in capo alle imprese, che restano comunque tenute a verificare la corretta registrazione degli aiuti e a monitorare il rispetto delle scadenze.
Nel corso del tempo, l’obbligo in questione è stato oggetto di crescenti critiche da parte del mondo imprenditoriale. In particolare, è stato evidenziato come la norma imponesse alle imprese di pubblicare informazioni che le amministrazioni concedenti sono già tenute a rendere pubbliche sui propri siti istituzionali o su portali digitali dedicati.
Questa duplicazione di dati ha finito per tradursi in un aggravio amministrativo difficilmente giustificabile, soprattutto per le piccole e medie imprese, chiamate a sostenere costi organizzativi e consulenziali rilevanti per adempiere a un obbligo percepito come meramente formale.
A rendere particolarmente gravoso l’adempimento ha contribuito il regime sanzionatorio introdotto a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Crescita. In caso di omessa o incompleta pubblicazione, la normativa prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, accompagnata dall’obbligo di procedere comunque alla pubblicazione tardiva delle informazioni.
Qualora l’inadempimento persista oltre 90 giorni dalla contestazione, è prevista una conseguenza di particolare impatto: la restituzione integrale del beneficio pubblico percepito. Si tratta di un apparato sanzionatorio progressivo ma estremamente incisivo, che ha esposto le imprese a rischi rilevanti anche in presenza di irregolarità meramente formali o di semplici dimenticanze.
Va peraltro ricordato che, pur essendo il regime sanzionatorio stato introdotto formalmente a partire dal 2020, la sua effettiva applicazione è stata nel tempo oggetto di proroghe e sospensioni, con interventi normativi che hanno differito l’operatività delle sanzioni per alcune annualità. Tali interventi, sebbene giustificati dall’esigenza di concedere un periodo di adattamento agli operatori economici, hanno contribuito a rendere il quadro applicativo non sempre lineare.
Allo stato attuale, tuttavia, la disciplina sanzionatoria deve considerarsi pienamente vigente.
È in questo contesto che si inserisce la proposta, contenuta nelle bozze del decreto PNRR, di abrogare il comma 125-bis dell’art. 1 della legge n. 124/2017. L’intervento si muove in una logica di semplificazione, mantenendo fermo l’obbligo di trasparenza in capo agli enti concedenti e, al contempo, eliminando gli adempimenti duplicativi per i soggetti beneficiari.
Se confermata, la riforma comporterebbe anche una revisione del regime sanzionatorio, che resterebbe applicabile esclusivamente nei confronti delle amministrazioni eroganti, con conseguente venir meno delle sanzioni oggi previste per le imprese.
Resta tuttavia aperta una questione centrale: quella della decorrenza della nuova disciplina. Non è ancora chiaro se l’abrogazione riguarderà già le informazioni relative ai contributi erogati nel 2025, da indicare nei bilanci e nei siti nel corso del 2026, oppure se avrà effetti solo per il futuro.
L’annunciata eliminazione dell’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici in capo alle imprese rappresenta, se confermata, un segnale importante di razionalizzazione normativa e di maggiore attenzione alle esigenze del sistema produttivo. Fino all’entrata in vigore della riforma, tuttavia, la disciplina attuale resta pienamente operativa e deve essere gestita con la massima attenzione.
In questa fase di transizione, è quindi consigliabile per le imprese continuare a rispettare gli obblighi vigenti, monitorando al contempo l’evoluzione normativa e preparandosi ad adeguare tempestivamente le proprie procedure interne.
Continueremo a seguire l’iter del decreto PNRR, fornendo aggiornamenti puntuali e assistenza alle imprese nella gestione degli obblighi di trasparenza e dei profili sanzionatori connessi.
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